AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO

Circolare n. 31 – Linee Guida – Formazione Professionale Continua CNAPPC
All.to 1 – Linee Guida
All.to 2 – Scheda tipo.doc

Dal 1° gennaio 2014, in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012, è entrato in vigore per i professionisti iscritti agli Ordini Provinciali degli Architetti P.P. e C. l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative autorizzate al rilascio dei Crediti Formativi Professionali (CFP).

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti: il primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. In tale arco temporale, considerato come disciplina transitoria, i Crediti Formativi da acquisire sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 derivanti da attività di aggiornamento sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. A partire dal triennio 2017-2019 e per tutti i successivi il numero di Crediti Formativi da acquisire è pari a 90, con un minimo di 20 Crediti annuali di cui sempre almeno 4 derivanti da attività di aggiornamento sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.

 

Per i neoiscritti l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo. Per coloro i quali si iscrivono all’Ordine nel secondo o terzo anno del triennio formativo in corso, l’onere dell’acquisizione dei Crediti Formativi viene ridotto proporzionalmente.

Per i professionisti con almeno 20 anni di iscrizione all’ albo l’obbligatorietà formativa cessa con il compimento del settantesimo anno di età.

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua. A tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di: non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione; non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

Gli iscritti potranno scegliere liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività di aggiornamento da svolgere, nel rispetto del Regolamento approvato dal Ministero della Giustizia e delle relative Linee Guida approvate dal CNAPPC.

L’offerta formativa sarà fornita sia direttamente dagli Ordini Professionali, che ogni anno presenteranno un Piano dell’Offerta Formativa approvato dal CNAPPC, sia da Enti esterni previo riconoscimento dei crediti formativi da parte del CNAPPC.
Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto è tenuto a compilare, in forma cartacea o telematica online, un formulario (Curriculum Individuale della Formazione) rilasciato dall’Ordine territoriale e predisposto dal Consiglio Nazionale, esplicativo del percorso formativo seguito nell’anno precedente.

Al termine di ogni triennio l’iscritto autocertifica l’attività di formazione effettivamente svolta. Il Consiglio dell’ Ordine può eseguire controlli di conformità entro il termine di cinque anni dalla data di svolgimento delle attività di formazione. L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito professionale ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137.

L’Ordine Territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all’ avvio dell’ azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.

Tratto dal sito dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Brescia