2018.09.20_Parcella professionale: il compenso non può essere simbolico

Il Consiglio di Stato chiarisce che la parcella professionale non può prevedere un compenso simbolico che leda il decoro professionale

Parliamo ancora una volta di parcelle professionali.

Questa volta analizziamo la sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4780/2018) che chiarisce che un tecnico non può ricevere un compenso simbolico che leda la sua dignità professionale ed il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.

I fatti in breve

Nel 2003 un architetto pugliese impugnava un provvedimento comunale di determinazione del compenso professionale relativo all’indennità di presenza per la partecipazione ad una commissione giudicatrice.

In particolare, il Comune aveva liquidato al tecnico una parcella di € 268,58.

Il tecnico invece aveva calcolato il compenso secondo la tariffa professionale degli architetti, quantificandolo in € 8.653,23, poiché il progetto del bando aveva un valore di oltre 400mila euro, aveva richiesto sette riunioni ed un impegno complessivo di 40 ore.

Il TAR Puglia respingeva il ricorso del tecnico poiché:

la qualità di componente di un organo straordinario della pubblica amministrazione, quale la commissione di gara, e la conseguente qualità di funzionario onorario così assunta, comporta che la persona investita delle relative funzioni non può vantare alcun rapporto contrattuale l’amministrazione medesima, e che la stessa è esposta alle determinazioni di carattere discrezionale di quest’ultima quanto alla disciplina del trattamento economico.

Il tribunale amministrativo inoltre ricordava che in quel determinato caso non erano applicabili le tariffe professionali.

Il tecnico a quel punto presentava ricorso al Consiglio di Stato, con i seguenti motivi :

  • richiede l’applicazione dell’art. 92, comma 3, dell’allora vigente DPR n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1194) . Secondo il tecnico questa norma seppur riferita agli appalti di lavori pubblici, è espressiva di una regola di carattere generale applicabile anche alle procedure di affidamento di appalti di servizi soggetti all’allora vigente Dlgs n. 157/1995
  • che il regolamento comunale in questione era stato annullato in separati contenziosi, avendo così effetto anche nel presente giudizio

Il Consiglio di Stato accetta il ricorso del tecnico e condanna l’ente, poiché:

  • sono fondati gli assunti del tecnico volti a sostenere che l’impiego del termine «compenso» nell’art. 92, comma 3, d.P.R. n. 554 del 1999 presuppone un trattamento economico del membro della commissione giudicatrice che seppur rimesso in concreto alle determinazioni discrezionali dell’amministrazione, in conformità alla qualità di funzionario onorario assunto con la nomina in tale organo straordinario dell’amministrazione medesima, non può andare completamente disgiunto da elementi di corrispettività rispetto alle prestazioni svolte
  • la nozione di compenso rende impraticabile la soluzione adottata dal comune con il regolamento annullato e con l’atto applicativo adottato nei confronti dell’ appellante, secondo cui l’opera prestata quale membro della commissione giudicatrice darebbe diritto ad un’indennità meramente compensativa dell’impegno richiesto per lo svolgimento dell’incarico onorario, svincolata dalla qualità e dall’importanza delle prestazioni svolte nell’ambito dello stesso. Tanto più ciò deve essere affermato nel caso di specie, in cui la liquidazione cui il Comune è pervenuto è palesemente irrisoria e lesiva della dignità professionale dell’appellante.

Inoltre viene ribadito che una remunerazione inadeguata degli incarichi onorari è contraria al principio fondamentale di buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall’art. 97 della Costituzione, nella misura in cui scoraggia l’appetibilità di tali incarichi per le professionalità private maggiormente qualificate e meglio in grado di assolvere alle funzioni pubblicistiche ad essi sottese.

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