Competenze professionali dei geometri: limiti e rimedi al travalicamento
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con la sentenza 12 novembre 2013, n. 3571 ha dichiarato la nullità del contratto di prestazione d’opera avente ad oggetto prestazioni progettuali di un opificio industriale poste in essere da un geometra, condannando quest’ultimo alla restituzione degli acconti versati in esecuzione del contratto nullo, dichiarando altresì l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della domanda di arricchimento senza causa.
La questione nasce a seguito di un decreto ingiuntivo azionato dal geometra, sulla base di un incarico professionale, al fine di ottenere il compenso per prestazioni progettuali attinenti la progettazione di due capannoni industriali oltre struttura su due livelli, da realizzarsi previa mutazione di destinazione d’uso di immobile e seguendo la pratica di cui al D.P.R. n. 447/98.
Avverso tale decreto di ingiunzione la società opponente ha presentato opposizione, deducendo la nullità del contratto per la violazione delle competenze proprie dei geometri.
Parte opponente ha altresì dedotto che il contratto è stato concluso con dolo e ne ha chiesto l’annullamento, chiedendo, in ogni caso la restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto nullo e/o annullabile.
Venendo al merito della vicenda, si rappresenta che la società opponente ha eccepito la nullità dell’incarico conferito al geometra, in quanto lo stesso sarebbe stato chiamato ad eseguire prestazioni che esulano dalla competenza specifica della categoria di appartenenza, ai sensi dell’art. 16, R.D. n. 274/1929.
Ebbene, accogliendo le tesi difensive della società opponente il Giudice, richiamando un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ha rilevato che “Il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando che sia stato controfirmato da un ingegnere, o che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità. Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l’opera svolta, ai sensi dell’art. 2231 cod. civ.”
Meritevoli di accoglimento sono state, altresì le deduzioni di parte opponente circa la non modesta entità dell’opera progettata. Ed invero, il Tribunale di Lecce ha chiarito che “il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta – e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell’art. 16, letto m), del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 – consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione “non modesta” essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri”.
Orbene, il Giudice del foro leccese ha rappresentato che nel corso di causa “è emerso che l’opera di progettazione del geom. XXX ha riguardato un edificio di 11.639,62 me, rispetto a due capannoni industriali e ad una costruzione su due livelli”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che “la cubatura dell’opera (11.639,62), la complessità della progettazione, il numero di piani (due fuori terra) ed il valore economico dell’operazione (è la stessa parte opposta ad affermare che il terreno ha avuto un incremento del 1000%, per arrivare a 300.000,00€) inducono a ritenere che la costruzione in cemento armato sia tutt’altro che modesta”.
Alla luce dei principi e della giurisprudenza richiamata, il Tribunale salentino ha dichiarato la nullità dell’opera prestata dal geometra opposto.
In conseguenza della nullità del contratto d’opera è stata, altresì, ordinata la restituzione delle somme versate dalla Società opponente al geometra opposto.
Infine, deve rilevarsi la declaratoria dell’inammissibilità dell’azione di arricchimento senza causa proposta da parte opposta e, comunque, la sua infondatezza nel merito “posto che la giurisprudenza esclude espressamente che nel caso di specie il geometra possa presentare domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c.”.
La sentenza in commento non fa altro che ribadire una prassi ormai arcinota quanto illegale dei tecnici non laureati, i quali si arrogano competenze al di fuori del loro ambito di operatività con seri rischi per la sicurezza e per la pubblica incolumità.
(Altalex, 23 dicembre 2013. Nota diAntonio Aventaggiato)
estratto dalla pagina: http://www.altalex.com/index.php?idu=243841&cmd5=669f82c7dbc03129192dfd000b802490&idnot=65819