Consiglio di Stato: competenze professionali geometri
Con la sentenza n. 883 del 23 febbraio 2015, il Consiglio di Stato (sezione quinta) ha accolto il ricorso proposto in primo grado dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia e ha annullato una delibera della Giunta del Comune di Torri del Benaco.
La Sentenza in questione ha evidenziato, tra gli altri, il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta – e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri – consista nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione “non modesta” essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.
Consiglio di Stato, sentenza n. 883 del 23 febbraio 2015
Circolare CNAPPC n. 57 del 30/04/15: La giurisprudenza ha precisato e chiarito ulteriori aspetti relativamente alla competenza dei Geometri sulle opere in cemento armato.
Il Consiglio di Stato ha precisato, in tale occasione, che «esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativialbi professionali» e che «solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri,risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto. In buona sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato».
In base a tale giurisprudenza, la competenza dei Geometri appare limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, e solo in via eccezionale è possibile derogare da questa disposizione, se si tratta di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.
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